Superbonus
110%
La nuova detrazione del 110%, agevolazione prevista all’interno del decreto rilancio, si propone come una spinta all’edilizia e un incentivo per riqualificare le abitazioni. La detrazione, con il beneficio del recupero in cinque anni in luogo di dieci, si esplica nell’ambito temporale che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se è già stata preannunziata da importanti rappresentanti del Governo l’estensione sino al 2024.
Le detrazioni al 110% non si applicano alle abitazioni delle categorie catastali A1, A8 e A9.
Due sono le caratteristiche di rilievo: l’individuazione di interventi «trainanti» che ne trascinano altri al 110% «trainati»; la possibilità di evitare in tutto o in parte per i committenti l’esborso di denaro con cessione del credito o sconto fattura.


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110%
Inoltre, condizione necessaria per avviare qualunque tipo di lavoro è la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile.
La detrazione del 110% spetta a: persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionale; ai condomini (in questo caso le unità immobiliari possono essere destinate anche a uffici e negozi e i beneficiari indirettamente possono essere anche imprese o professionisti); cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Iacp per abitazioni già assegnate; onlus, organizzazioni del volontariato e associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche, per lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
- Le persone fisiche possono usufruire del 110% in materia di risparmio energetico sul numero massimo di due unità immobiliari oltre che su eventuali parti comuni degli edifici.
- Per il risparmio energetico (ecobonus) sono agevolati al 110% e sono definiti interventi trainanti: Isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari se indipendenti con uno o più accessi autonomi (il cosiddetto «cappotto»). La spesa massima è: di € 50.000 per unità immobiliare singola o autonoma se all’interno di fabbricati plurifamiliari; di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità per edifici composti a due a otto unità immobiliari; di € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici con oltre otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM (criteri ambientali minimi) di cui al DM 11/10/2017. 2) Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione
- Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione o a pompa di calore. La spesa massima è di € 20.000 per ogni unità immobiliare se l’edificio è composto fino a otto unità immobiliari oppure di € 15.000 per ogni unità immobiliare successiva.
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